La stampa italiana non ne ha
praticamente portato notizia, ma nei giorni scorsi a Strasburgo è stata
votato la nuova direttiva europea “Tv senza frontiere”, un primo
passo verso l’approvazione di un testo che è decisamente un passo indietro
rispetto all’originale, che risale al 1989! Nel corso di questi diciassette
anni di vita la direttiva ha subito alcuni interventi di ammodernamento,
fino all’importante passo della consultazione pubblica nel 2003.
“Tv senza frontiere” è stato
il primo tentativo di ordinare giuridicamente in modo omogeneo il
panorama europeo dell’audiovisivo. I campi di intervento si possono
riassumere nei seguenti:
1. regolamentazione della
pubblicità;
2. tutela dei minori;
3. promuovere produzione e
distribuzione di programmi europei;
4. tutelare il diritto di
risposta;
5. assicurare che gli eventi
di grande risonanza nazionale siano visibili liberamente in televisione alla
maggior parte della popolazione.
Soprattutto in campo
pubblicitario la direttiva era molto precisa, e stabiliva delle regole
che tutelavano l’abuso e l’eccessivo affollamento pubblicitario. Il prezioso
capitolo IV, ampiamente riveduto nel 1997 e apprezzato anche nel consulto
pubblico di tre anni fa. L’intervento in questo ambito deriva da precisi
obiettivi che sono stati posti fin dal 1989: tutelare lo spettatore, i
detentori dei diritti su trasmissioni e film, e l’integrità di ciò che viene
trasmesso. Ma si basava anche sul principio del diritto delle emittenti al
sostentamento per mezzo del sistema pubblicitario.
È proprio questo settore ad
essere riformato dalla nuova proposta di “Tv senza frontiere”.
Uno dei punti cardine
dell’articolo IV riguardava la durata della pubblicità e la distribuzione
nel palinsesto. Il limite massimo di pubblicità è di 12 minuti su 60 minuti.
Ma il nuovo testo prevede l’esclusione da questa restrizione di telepromozioni,
minispot, programmi sponsorizzati e
promozioni di programmi della stessa TV. È evidente che i 12 minuti
diventano del tutto vani e simbolici, tanto più che un intervento in tal
senso potrebbe anche spingere ad adattare le formule pubblicitarie
(favorendo perciò quelle che non sono sottoposte ad alcune
regolamentazione).
Le telepromozioni
costituiscono un caso particolarmente complesso. Già in passato erano state
un campo di aperti dibattiti, ed erano rientrati nel calcolo
dell’affollamento pubblicitario in seguito a una sentenza della Corte
europea. Esse rientrano nelle “altre forme di pubblicità” e quindi già nella
corrente direttiva non erano sottoposte alle stesse regole dei tradizionali
messaggi pubblicitari. La loro presenza nel palinsesto giornaliero poteva
essere del 20% della programmazione (a fronte di un 15% per i messaggi
pubblicitari). Con la nuova direttiva si allargano ancor più le maglie della
loro regolamentazione. E ciò ha un particolare peso politico in Italia. Il
ddl Gentiloni infatti equiparava all’Art. 2 (comme 4 e 5) le
telepromozioni alle altre forme di pubblicità e, in base a ciò, fatte
rientrare nella quota massima del 45% del mercato pubblicitario che ogni
emittente può detenere (la risibile norma anti-trust della Riforma
considerata “atto di banditismo”). I parlamentari europei di Forza Italia
hanno quindi annunciato che Gentiloni “marcia contro l’Europa” (Mario
Mauro) o hanno addirittura proposto di vedere la famosa anomalia
italiana all’inverso (come se fosse in Italia che le leggi sulla televisione
sono più restrittive e severe!).
Altra modifica alla
direttiva riguarda le interruzioni pubblicitarie in quelle che sono
considerate trasmissioni sensibili, come quelle rivolte a un pubblico
minorenne o i telegiornali, e nei film (da tutelare invece per impedire il
disintegro dell’opera stessa, come Federico Fellini aveva a
suo tempo denunciato). Il lasso di tempo minimo che può trascorrere tra
un’interruzione pubblicitaria e l’altra è sceso da 45 minuti a 30 minuti.
Infine viene introdotto il
product placement, che era vietato dall’Art. 10 paragrafo 4 della
normativa. In Italia il product placemente (cioè l’inserimento di
prodotti e di marchi dietro compenso) è stato un tabù fino al gennaio 2004,
cioè fino alla “Riforma della disciplina in materia di attività
cinematografiche” (Decreto legislativo n.28 del 22 gennaio 2004). Il
decreto permetteva il suo utilizzo nei film, secondo una logica corretta.
Infatti nei film italiani era vietato pubblicizzare prodotti alle aziende
italiane (privando il cinema di una fonte potenzialmente consistente di
entrate), mentre nei film americani che inondano le nostre sale se ne
potevano riconoscere moltissimi (essendo il product placement
permesso negli Stati Uniti). Un doppio danno quindi, al cinema e alle
aziende italiane che si vedevano private di questo canale pubblicitario per
forza di cose concesso alle aziende americane. Nelle televisione però
probabilmente le cose dovrebbero funzionare in modo diverso, visto la sua
diffusione, il suo potere e la sua fruizione da parte di un pubblico
vastissimo e eterogeneo. Ciò che viene infatti criticato è la concessione
del product placement senza una regolamentazione più specifica. In
particolare in riferimento alle trasmissioni rivolte ai minori.
Si deve invece a
Lilli Gruber la presentazione di un emendamento positivo e approvato
che prevede l’inserimento nella direttiva di un richiamo alla necessità
della pluralità dell’informazione.
Non si hanno notizie su
eventuali altre modifiche di “Tv senza frontiere” soprattutto nei campi in
cui erano state più forti le critiche della consultazione pubblica del 2003.
Appunto, ciò che scandalizza maggiormente è il totale silenzio che ha
accompagnato il passaggio al Parlamento europeo di una normativa così
importante per la vita quotidiana di tutti i cittadini europei.
In Italia solo “Il Giornale”
se n’è occupato. L’articolo di Alessandro Caprettini è
imbarazzantemente celebrativo. La nuova direttiva viene presentata come uno
smacco a Gentiloni e alla sua legge anti-Mediaset. Le dichiarazioni
degli eurodeputati riportate tremendamente idiote: “La caccia all’uomo non
esportabile in Europa” esulta Mario Zappalà. (L’articolo è
consultabile on-line, per chi ne ha il fegato, sul sito del quotidiano della
famiglia –vai-).
L’altro organo di
informazione che se ne è occupato è Articolo21, uno dei più validi
strumenti di democrazia nel panorama dell’informazione Italia. Un collettivo
di importanti giornalisti che operano sul sito
www.articolo21.info per difendere l’Articolo 21 della Costituzione
(libertà della manifestazione del pensiero). Articolo21 cerca anche di
analizzare i motivi per cui i parlamentari della sinistra italiana sono
stati lasciati soli dalla sinistra europea: una vasta indifferenza e
ignoranza dell’argomento, pressing delle lobby televisive, vino a voci che
denunciano una lista di voto messa in circolazione per volontà di Mediaset.
La speranza è che la
normativa, dopo il passaggio ai singoli ministeri dell’Unione, torni a
Strasburgo depurata di queste gravi regressioni.
18
dicembre 2006